Art. 5.
(Procedura concorsuale).

      1. Entro tre mesi dall'adozione della proposta, i soggetti aggiudicatori bandiscono una gara, da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui alla legge quadro, ponendo a base di gara il progetto e le condizioni economiche e contrattuali della proposta adottata. I partecipanti alla gara prestano, oltre alla cauzione di cui al citato articolo 30, comma 1, della legge quadro, una cauzione supplementare pari a quella richiesta al promotore.
      2. Ove non siano state presentate offerte economicamente più vantaggiose di quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo.

 

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      3. Ove sia stata presentata una offerta economicamente più vantaggiosa, il promotore può, entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione del soggetto aggiudicatore, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In tale caso il soggetto aggiudicatore rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti per la partecipazione alla gara, purché congrui e documentati, nella misura massima della garanzia supplementare dallo stesso promotore prestata.
      4. Ove il promotore non adegui tempestivamente la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e il soggetto aggiudicatore rimborsa al promotore, a spese dell'offerente, le spese sostenute e gli impegni di spesa assunti, purché congrui e documentati, nella misura massima della garanzia supplementare dallo stesso offerente prestata.
      5. Ove non sia stato pubblicato l'avviso di cui all'articolo 2, comma 2, il promotore non può avvalersi della facoltà di cui al comma 3 del presente articolo, salvo che, entro trenta giorni dalla data di presentazione della propria proposta, non provveda, a sua cura e spese, a pubblicare con le medesime modalità apposito avviso, con il quale sono comunicate la presentazione della propria proposta e la volontà di disporre della facoltà di cui al citato comma 3; in quest'ultima eventualità, il termine per la presentazione di altre proposte, di cui all'articolo 3, comma 2, è prorogato sino a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.
      6. Ove il promotore non possa avvalersi della facoltà di cui al comma 3, il soggetto aggiudicatore provvede ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore e i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui al comma 1; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto, la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico
 

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soggetto. Ove il promotore risulti aggiudicatario, agli altri concorrenti spetta il rimborso di cui al comma 3, comunque complessivamente non superiore alla cauzione prestata dallo stesso promotore; ove risulti aggiudicatario un altro concorrente, al promotore spetta il rimborso di cui al comma 4.